Ecco una scheda di istruzioni redatta dal nostro ente di formazione CONFSALFORM
DOCENTI: TFA, concorsi, assunzioni in ruolo.
Nelle Graduatorie ad Esaurimento (degli abilitati all’insegnamento) la situazione è la seguente in molte classi di concorso ci sono ancora molti aspiranti mentre non hanno più candidati per le eventuali immissioni a tempo indeterminato. Il Ministro dell’Istruzione ha espresso la “volontà di avviare quanto prima le procedure per un nuovo concorso, adeguate ai tempi e caratterizzate da maggiore celerità e snellezza, ha sottolineato le difficoltà che derivano sia dagli stretti margini di azione concessi dalla normativa vigente sulla materia, sia dai tempi lunghi che comunque comporta l’iter di approvazione di un eventuale nuovo regolamento”.
A tal fine il MIUR sta studiando le possibilità di indire un concorso pubblico ma, al momento, “l’amministrazione non ha ancora definito alcuna soluzione, ma sta studiando tutte le possibili vie percorribili per risolvere i diversi problemi e per dare risposte sia alle esigenze di funzionamento delle scuole che alle aspettative delle persone coinvolte nei vari aspetti”.
TFA: le preselezioni dovrebbero essere svolte tra il 20 giugno ed il 20 luglio, quindi la pubblicazione del bando a questo punto sarebbe ormai imminente vicina.
Rispetto alle successive assunzioni, ogni quattro assunti, quindi, solo uno dovrebbe provenire dai Tfa. Gli altri sarebbero attinti delle GaE.
Ricorso per il diritto alla pensione per Docenti e ATA.
Ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico per coloro che maturano i requisiti entro il 31.08.2012 (in particolare per nati nel 1951 e nel 1952)
Come è noto, il D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, da parte del personale scolastico, è fissato al 30 marzo p.v. Con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il Miur ha emanato le indicazioni operative. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. La riforma produce effetti dal 1 gennaio 2012. La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i requisiti nel 2011. Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di contribuzione. Orbene, il personale docente, educativo ed Ata che matura nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità si vedrà negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 31.8.2012 (c.d. finestra unica della scuola). Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice competente per chiedere, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ingiustamente negato. Al riguardo, va infatti sottolineato come, da sempre, le esigenze di governo della spesa pubblica, in un senso anziché in un altro, non possono mai giustificare l’introduzione di trattamenti discriminatori, dovendosi ritenere come tale trattare in maniera identica situazioni differenti. Non aver tenuto conto della circostanza che il personale della scuola matura i requisiti per la pensione secondo regole proprie, costituisce una palese ingiustizia. Gli interessati al ricorso sono tutti coloro che avrebbero maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le vecchie regole, entro il 31.08.2012:
- nati tra l’1.1.1952 ed il 31.8.1952 che alla data del 31.8.2012 maturano almeno 36 anni di servizio;
- coloro che maturano 40 anni di servizio entro il 31.8.2012;
- nate nel 1951 (o uomini nati in anni precedenti) che maturano 35 anni di sevizio entro il 31.8.2012.
Per proporre ricorso è necessario presentare la domanda di collocamento a riposo entro il 30 marzo p.v.., con modello cartaceo. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione si suggerisce, comunque, di presentare domanda on line anche se, per essere accettata, la stessa dovrà contenere la dichiarazione di possedere i requisiti entro la data ivi prevista (31.12.2011). Ovviamente tale dichiarazione necessariamente inesatta sarà annullata dalla domanda cartacea. Per quanto concerne le modalità operative, si forniscono le seguenti precisazioni. Con ricorso collettivo da proporre dinanzi al Tar del Lazio si impugnerà il D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, nonché la circolare della Funzione pubblica dell’8 marzo 2012 unitamente alla circolare del Miur n. 23 del 12 marzo 2012, che applicano anche alla scuola la c.d. riforma Fornero.
Attenzione: La domanda potrà essere proposta da coloro che maturano il requisito entro il 31 agosto 2012. Per coloro che, invece, maturano i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, è possibile comunque presentare la domanda di cessazione dal servizio, con riserva da parte del nostro ufficio legale di verificare la fondatezza della relativa azione.
Per informazioni e adesioni rivolgersi tempestivamente (e comunque entro il 13 aprile 2012) a questa Segreteria Provinciale.
Personale ATA – AA: prove selettive per la II posizione economica
inseriamo indicazioni che ci sono pervenute dall’UST circa le date utili per l’effettuazione delle prove selettive 2012, previste nell’ambito della procedura II^ posizione economica ATA.